Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 181, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

      «b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti, ivi compresa la disidratazione e le tecniche capaci di migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti alimentari, e per ridurne costi e volumi di raccolta ai fini del loro riutilizzo anche attraverso compostaggio»;

          b) all'articolo 183, comma 1:

              1) dopo la lettera o) è inserita la seguente:

          «o-bis) frazione organica dei rifiuti solidi urbani: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina, derivante da utenze selezionate mediante utilizzo, previa disidratazione, di specifici contenitori; da utenze domestiche mediante utilizzo, previa disidratazione, di analoghi contenitori o presso il domicilio dell'utenza interessata»;

              2) dopo la lettera t) è inserita la seguente:

          «t-bis) disidratazione: procedimento meccanico di riduzione del contenuto di acqua dei rifiuti di cui alle lettere o) e o-bis), preventivamente trattati con apparecchi frammentatori per abrasione centrifuga, comportante il miglioramento qualitativo dei rifiuti mediante selezione, ai fini del loro successivo riutilizzo».

 

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